FAQs

FAQS

Utilizzare il modello 730 è vantaggioso, in quanto il contribuente:
Non deve eseguire calcoli e pertanto la compilazione è più semplice; ottiene il rimborso dell’imposta direttamente nella busta paga o nella rata di pensione, a partire dal mese di luglio (per i pensionati a partire dal mese di agosto o di settembre); se deve versare delle somme, queste vengono
trattenute dalla retribuzione (a partire dal mese di luglio) o dalla pensione (a partire dal mese di agosto o settembre) direttamente nella busta paga.

È obbligatorio presentare la dichiarazione dei redditi quando:
  • Quando si hanno più rapporti di lavoro nel 2021, quindi più CU2022
  • Quando si hanno più redditi di diversa natura, ad esempio un reddito da lavoro dipendente più un reddito derivante ( dalla locazione di un fabbricato di proprietà, lavoro autonomo senza obbligo di P.Iva ecc..)
  • Quando si ha un datore di lavoro che non fa (perché non può) le veci di sostituto d’imposta (è il caso ad esempio delle colf/badanti che ricevono la retribuzione lorda, senza ritenute, da parte della famiglia privata).

Interventi trainanti e trainati ammessi all’agevolazione fiscale

In generale l’agevolazione spetta per gli interventi che aumentano il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti o riducono il rischio sismico degli stessi.

Si tratta di un ecobonus e sismabonus maggiorato per determinati lavori eseguiti dal 1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021.

I lavori c.d. trainanti consistono nei seguenti interventi:

  1. isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro degli edifici, compresi quelli unifamiliari, con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo o dell’unità immobiliare sita all’interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno;
  2. sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, e/o il raffrescamento e/o la fornitura di acqua calda sanitaria sulle parti comuni degli edifici, o con impianti per il riscaldamento, e/o il raffrescamento e/o la fornitura di acqua calda sanitaria sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari site all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno;
  3. interventi antisismici di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell’articolo 16 del decreto-legge n. 63 del 2013 (cd. sismabonus).

 

Ai lavori trainanti si possono aggiungere altri lavori c.d. trainati che vengono eseguiti congiuntamente.  Si tratta in particolare di:

  • interventi di efficientamento energetico rientranti nell’ecobonus,( art. 14 d.l. 63/2013) nei limiti di spesa previsti dalla legislazione vigente per ciascun intervento;  
  • l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici di cui all’art. 16-ter del citato decreto-legge n. 63 del 2013.

Il Superbonus spetta anche per i seguenti interventi, a condizione che siano eseguiti congiuntamente con almeno uno degli interventi di isolamento termico o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale o di riduzione del rischio sismico, precedentemente elencati:

  • l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica sugli edifici indicati all’articolo 1, comma 1, lettere a), b), c) e d), del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412;
  • l’installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati.

Il Superbonus non spetta per interventi effettuati su unità immobiliari residenziali appartenenti alle categorie catastali A1 (abitazioni signorili), A8 (ville) e A9 (castelli).

 

Dichiarazione dei redditi: la detrazione per ristrutturazioni edilizie nel caso di successione si trasferisce agli eredi a determinate condizioni

Nel caso di trasferimento di immobile per successione, oggetto di ristrutturazione, la detrazione irpef  viene trasmessa, esclusivamente all’erede che conserva la detenzione materiale e diretta del bene, ovvero la detrazione spetta a gli eredi che possono disporre dell’immobile a proprio piacimento, a prescindere dalla destinazione dell’immobile ad abitazione principale.
LAgenzia delle Entrate con la Circolare 7/e del 04.04.2017 ha fornito chiarimenti sulla dichiarazione dei redditi e sugli oneri detraibili.
 
Piu precisamente ha chiarito che:
  • se l’immobile è locato, la detrazione viene persa e quindi non trasmessa agli eredi
  • se l’immobile è libero e ci sono più eredi, la detrazione spetta a ciascuno pro-quota
  • se l’immobile viene utilizzato come abitazione da un erede, nel caso ci siano più eredi, la detrazione spetterà per intero a colui che ci abita
  • se il coniuge superstite ha rinunciato all’eredità, mentenendo solo il diritto di abitazione, non può usufruire delle residue quote di detrazione, in quanto è venuta meno la condizione di erede.
La condizione della detenzione del bene deve sussistere non soltanto per l’anno di accettazione dell’eredità ma anche per ciascun anno per il quale si vuole fruire delle residue rate di detrazione.
 
Se, per esempio, l’erede che deteneva direttamente l’immobile ereditato successivamente concede in comodato o in locazione l’immobile stesso, non potrà fruire delle rate di detrazione di competenza degli anni in cui non ha più la detenzione materiale e diretta del bene. Potrà beneficiare delle eventuali rate residue di competenza degli anni successivi al termine del contratto di comodato o di locazione.
 
Con circolare n. 24/E del 2004 è stato chiarito che la “detenzione materiale e diretta del bene”, alla quale è subordinata la possibilità di continuare a fruire della detrazione da parte dell’erede, sussiste qualora l’erede assegnatario abbia la immediata disponibilità del bene, potendo disporre di esso liberamente e a proprio piacimento quando lo desideri, a prescindere dalla circostanza che abbia adibito l’immobile ad abitazione principale.
 
Con circolare 20/E del 2011, al par. 2.2, è stato ulteriormente specificato che l’erede, concedendo in comodato l’immobile, non può più disporne in modo diretto e immediato e, pertanto, non potrà continuare a beneficiare della detrazione per le spese di ristrutturazione sostenute dal de cuius. Coerentemente, si ritiene che la condizione della “detenzione materiale e diretta del bene” debba essere sussistere non solo per l’anno dell’accettazione dell’eredità, ma anche per ciascun anno per il quale il contribuente intenda fruire delle residue rate di detrazione. Nel caso in cui l’erede, che deteneva direttamente l’immobile, abbia successivamente concesso in comodato o in locazione l’immobile stesso, non potrà fruire delle rate di detrazione di competenza degli anni in cui l’immobile non è detenuto direttamente. Tuttavia, potrà beneficiare delle eventuali rate residue di competenza degli anni successivi al termine del contratto di locazione o di comodato, riprendendo la detenzione materiale e diretta del bene.”
 
In linea generale, la detrazione non si trasferisce agli eredi del comodatario, in quanto non subentrano nel contratto. Tuttavia, nell’ipotesi in cui l’erede sia il comodante questi potrà portare in detrazione le rate residue in quanto, in qualità di proprietario dell’immobile, ha il titolo giuridico che gli consente di fruire della detrazione. E’ necessario, tuttavia, che abbia la detenzione materiale e diretta del bene.